Registro anagrafe condominiale

La Riforma del Condominio (art.1130), tra i compiti obbligatori per l’Amministratore prevede la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente l’elenco di tutte le unità immobiliari, i relativi dati catastali e i dati delle condizioni di sicurezza.

Per ogni unità immobiliare devono essere specificate le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali (usufrutto, uso ed abitazione) e di diritti personali di godimento (locazione, comodato od altro), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio.

Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza ogni condomino dovrà indicare per i diversi impianti individuali l’esistenza delle certificazioni.

L’Amministratore dovrà inoltrare ai singoli condomini una scheda analitica dei dati anzidetti che gli dovrà essere ritornata compilata e sottoscritta.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’Amministratore dovrà assumere le informazioni autonomamente a spese del condomino inadempiente.

Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.

 

Studio Ferrigno